Tassa sui rifiuti (TARI)
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
(ART. 1, CO. 641 E SS., LEGGE N. 147/2013
Cos'è la TARI?
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI.
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per cosa è dovuta?
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Sono, invece, assoggettate le aree scoperte operative, come i magazzini a cielo aperto.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all'80 per cento della superficie catastale.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.
Chi deve pagarla?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie.
Quando si paga?
Il regolamento comunale prevede due scadenze:
- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
- 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 4/2014 per i Comuni alluvionati il versamento della rata di acconto può essere effettuato entro il 31 ottobre 2014.
Come si paga?
Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione contenente i prospetti di calcolo della tassa dovuta e il modello F24 precompilato, il quale potrà essere pagato presso le banche o Poste.
Se il contribuente non paga alla scadenza?
In caso di mancato pagamento dell'F24 inviato, il Comune notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta, degli interessi e delle spese di notifica. Se l'atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica, il Comune emette un atto di accertamento, applicando anche la sanzione, pari al 30% della tassa dovuta e non pagata.
La presentazione della dichiarazione I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
a. ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c. si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
Sono previste riduzioni o agevolazioni?
Il regolamento comunale prevede diverse agevolazioni e riduzioni, sia per l'utenza domestica che non domestica.
Tariffa giornaliera?
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
Anno 2017
Anno 2016
Regolamento TARI 2016
Tariffe TARI 2016
Anno 2015
Anno 2014
Regolamento TARI 2014
Tariffe TARI 2014
Per ulteriori quesiti è possibile telefonare al n. 0535/29599 - 0535/29601 o inviare una email al Servizio Tributi ai seguenti indirizzi:
alessandra.narducci@unioneareanord.mo.it
concetta.cavarra@unioneareanord.mo.it
Modulistica
Dichiarazione TARI abitazione
Dichiarazione TARI attività Rimborso TARI Riduzione per compostaggio domestico Riduzione recupero rifiuti speciali assimilati agli urbaniIstanza di rateazione atti di accertamento
Autorizzazione addebito in c/c TARI
PEC: ufficiotributi.unione@pec.it
La posta elettronica certificata può essere utilizzata per l'invio delle dichiarazioni TARI, autodichiarazioni e istanze di rimborso. Se il documento inviato non è firmato digitalmente ma è una copia fotostatica occorre anche allegare una fotocopia del documento d'identità del soggetto firmatario.
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