Dichiarazione di nascita
Normativa di riferimento
Ordinamento dello Stato Civile DPR 3 novembre 2000 n. 396, Codice Civile
Requisiti e modalità e termini di presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni di nascita sono rese direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile. La dichiarazione deve essere presentata preferibilmente dal padre o dalla madre:
- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
- entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
- entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori e la dichiarazione può essere effettuata solo direttamente da un genitore.
Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la denuncia è fatta presso il Comune di residenza della madre. L'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza avviene d'ufficio, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile che ha iscritto l'atto.
Documenti da presentare
Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall' ostetrica.
Documento d'identità del dichiarante.
Nel caso di cittadini stranieri l'Ufficio può richiedere altri documenti necessari per la corretta redazione dell'atto.
Costo
Nessuno.