Servizio di Anagrafe Canina - Comune di San Prospero

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SERVIZIO ANAGRAFE CANINA

 

Obbligo per i proprietari dei cani di fare l’iscrizione
Particolari sanzioni sono previste dall’Autorità Giudiziaria in caso di mancata iscrizione, denuncia di decesso, cambio di residenza, sottrazione o smarrimento, cessione del cane…
 
Obbligo dei proprietari dei cani di fare la denuncia
Per denuncia del cane si intende:
1) Iscrizione
2) Decesso
3) Cambio di residenza
4) Sottrazione o smarrimento
5) Cessione del cane
 

 

Modalità di denuncia

Per l'iscrizione del cane occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe Canina. Dopo l'iscrizione e dopo l'avvenuta identificazione, attraverso l'applicazione del microchip entro 60 giorni, entro ulteriori e successivi 7 giorni, occorre restituire all' Ufficio l'attestazione veterinaria di identificazione anche tramite fax (059 / 809780) o via posta. Per le altre pratiche (sottrazione, smarrimento, cessione, trasferimento ad altro Comune, decesso) occorre presentarsi direttamente all' Ufficio Anagrafe Canina.
 

Scadenze
- Iscrizione: entro 2 mesi dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso
- Denuncia di decesso: entro 15 giorni dall'evento
- Cambio di residenza: entro 15 giorni
- Dichiarazione di sottrazione o smarrimento: entro 3 giorni
- Cessione del cane: entro 15 giorni
 
Costo
Il costo del microchip è di Euro 10,00. Il costo dell'applicazione del microchip dipende da chi esegue l'operazione, se il servizio veterinario dell'U.S.L., o se un veterinario privato.
 
Numeri Utili
Servizio Veterinario USL: 0535 / 602800
Ufficio Anagrafe Canina tel. 059 / 809711 

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
Legge regionale n°27 del 7 aprile 2000
 
Art. 12 Casi di rinuncia alla proprietà

1. E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinchè gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l’Autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all’interessato;
2. Sono equiparati all’abbandono: il mancato ritiro dei cani dal canile da parte del proprietario; la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà; la mancanza palese di custodia degli animali posseduti La violazione delle norme di cui all’Art.12 è passibile della seguente sanzione amministrativa: da Lire 2.000.000 (pari ad € 1.032,91) a Lire 10.000.000 (pari a € 5.164,57);
 
Art. 30 Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall’ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente Legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
 
SCADENZE:
- Iscrizione - entro 2 mesi dalla nascita o entro 30 gg. dal possesso: da € 77,50 a € 232,41;
- Denuncia di decesso - entro 15 gg. dall'evento: da € 57,65 a € 154,44;
- Cambio di residenza - entro 15 gg.: da € 57,65 a € 154,44;
- Dichiarazione di sottrazione o smarrimento - entro 3 gg.: da € 57,65 a € 154,44;
- Cessione del cane - entro 15 gg.: da € 57,65 a € 154,44;
- Mancata restituzione attestazione veterinaria tatuaggio/inserimento microchip: entro 30 + 7 gg.: da € 57,65 a € 154,44;


 

 

 

 

 

 

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