Anno 2020
Chi deve versarla
I proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), situati nel Comune di San Prospero, salvo i casi di espressa esclusione/esenzione.
Quando si versa l'IMU
Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
• prima rata entro il 16 giugno 2020
• seconda rata entro il 16 dicembre 2020
Il versamento dell'acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Per l’anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, l'acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019.
Il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Differimento acconto IMU 2020
Il Comune di San Prospero con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 15/06/2020 ha deciso di non differire la scadenza dell’acconto Imu 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, e di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto Imu entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune.
Sulla base di quanto disposto dal Ministero delle finanze, con risoluzione n. 5/E dell’8 giugno 2020, la moratoria riguarda solo l’Imu di competenza comunale e non quella riservata allo Stato.
Pertanto, l’Imu dovuta allo Stato, relativamente ai fabbricati di categoria catastale D (codice tributo 3925), dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020, anche dai soggetti che hanno registrato difficoltà economiche. La quota Imu relativa ai fabbricati di categoria D di competenza comunale (codice tributo 3930), invece, potrà essere versata entro il 30 settembre 2020.
Disposizioni per il versamento dell’acconto e saldo IMU 2020 legate alla pandemia COVID-19
Aliquote e informazioni IMU 2020
Sono previste detrazioni
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tutte le altre abitazioni principali sono esenti.
Come calcolare l'IMU da versare
Utilizzare il programma on line Calcolo IMU
Versamento IMU residenti estero
Chi deve fare la dichiarazione
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.
Si può fare il ravvedimento
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta è possibile fare il ravvedimento operoso.
Sono previsti rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Comodato gratuito a parenti
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di San Prospero, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU.
Locazione a canone concordato
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.
I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione IMU.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva .
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili da Sisma 2012 - esenzione prorogata al 31 dicembre 2020
L'esenzione dall'applicazione dell'IMU dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è stata prorogata al 31dicembre 2020, ai sensi della Legge 156 del 12/12/2019 - Art. 9 vicies quinquies, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
Normativa di riferimento Legge n.160/2019